
La nostra azienda si occupa anche delle visite mediche obbligatorie tramite i medici convenzionati disponibili a spostarsi in tutta la Sardegna.
La normativa italiana in materia di igiene del lavoro, già prima dell’entrata in vigore del Dlgs 81/08 “Testo Unico”, prevedeva l’obbligo per l’azienda di sottoporre a controllo sanitario (Sorveglianza Sanitaria) i lavoratori esposti a rischi per la salute legati alla mansione esercitata. Il DLgs 81/08, pur riprendendo nella sostanza la disciplina precedente, apporta delle importanti modifiche riguardanti, in particolare, il ruolo e gli obblighi del medico competente e precisa alcune situazioni prima non chiare come ad esempio le visite preassuntive.
Quali operatori rientrano nell’obbligo?
Il datore di lavoro deve sottoporre a sorveglianza sanitaria, qualora vi siano i presupposti, tutti i soggetti aziendali che il DLgs 81/08 definisce come lavoratori e che svolgono la loro attività nell’ambito della sua organizzazione.
In particolare sono soggetti all’obbligo:
- i lavoratori, qualsiasi sia il tipo di contratto che li lega all’azienda (anche i lavoratori interinali);
- i soci lavoratori;
- gli associati in partecipazione;
- i soggetti in genere beneficiari di iniziative di tirocini formativi e di orientamento (“stage aziendali”).
Quali sanzioni sono previste a carico del datore di lavoro per il mancato rispetto degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria?
La violazione degli obblighi in materia di vigilanza sanitaria è punita, con entità diversa a seconda dei singoli obblighi, con la sanzione alternativa dell’ammenda o dell’arresto.
Ad esempio la sanzione prevista per la mancata nomina del medico consiste nell’ammenda da 1.644 a 6.576 € o nell’arresto da 2 a 4 mesi.